La Cassazione ritorna sui propri passi, affermando la illegittimità della c.d. usura sopravvenuta, configurabile in ipotesi di interessi pattuiti come inferiori al tasso soglia usura, ma divenuti ad esso superiori nel corso dello svolgimento del rapporto.
Con ordinanza n. 1187 del 28 settembre 2023, la terza sezione civile della Suprema Corte, anche dando seguito al dictum delle Sezioni Unite in materia di interessi moratori “usurari”, giunge, infatti, a qualificare gli interessi divenuti usurari in costanza di rapporto quali «importi indebiti» e la relativa richiesta del creditore quale pretesa «illegittima», in quanto volta ad ottenere l’esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, violativa della buona fede contrattuale.