Giunge al vaglio della Suprema Corte la questione concernente la validità della clausola in materia di interessi prevista da un contratto bancario (nella specie un contratto di leasing), che, nel determinare il tasso di interessi per relationem, rende applicabile il tasso Euribor, che risultava tuttavia manipolato per effetto di un’intesa restrittiva della concorrenza, intercorsa tra alcune delle più importanti banche a livello internazionale, già sanzionata dalla Commissione Europea nel dicembre 2013.
Con ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la terza sezione civile della Suprema Corte, prendendo le distanze dall’orientamento seguito dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, ha ritenuto l’art. 2 della legge “antitrust” riferibile, oltre che all’originario negozio restrittivo della concorrenza, “a tutta la più complessiva situazione … la quale … realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza”, e, dunque, anche ai negozi o ai contratti a valle che costituiscano “applicazione delle intese illecite concluse a monte”.