Il 3 aprile 2019 l’Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge S.844, attuativo di una radicale riforma dell’istituto dell’azione di classe (class action).
Un percorso travagliato, quello del disegno di legge ora varato dal Senato. Già sottoposto all’attenzione del Parlamento quattro anni fa - in un testo omologo nella sostanza a quello oggi approvato - il suo iter aveva ricevuto una battuta d'arresto al Senato, sino alla decadenza del progetto di legge al termine della precedente Legislatura. Nel corso di tale iter, peraltro, il Prof. Ruffolo era stato ascoltato dalle Commissioni riunite Giustizia e Industria, Commercio, Turismo del Senato in qualità di esperto in materia (http://www.studioruffolo.it/news/articolo_403.htm).
Nell’estate 2018 il disegno di legge è stato nuovamente proposto al Parlamento. In questo caso, la procedura è stata decisamente più breve, essendosi conclusa in meno di un anno, con l’approvazione definitiva da parte del Senato in data 3 aprile 2019. A seguito della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, il nuovo regime entrerà pienamente in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
Molteplici le novità introdotte dalla riforma, così come molteplici sono le critiche che il mondo imprenditoriale ha avanzato rispetto alla nuova legge, paventando, in particolare, il rischio di eccessivi “squilibri” a danno delle imprese convenute e di possibili abusi dello strumento processuale.
In primis, la nuova azione di classe non contempla alcuna “limitazione per materia” del proprio ambito applicativo. Se l’attuale art. 140-bis del Codice del consumo (articolo che la novella ora abroga) definisce l'azione di classe come volta alla tutela dei soli “diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti”, il nuovo regime non prevede tale limitazione: l’azione potrà, dunque, essere esperita non soltanto dai consumatori, ma da tutti coloro che ritengono di avere subito una lesione di “diritti individuali omogenei”. La nuova class action troverà, quindi, applicazione non soltanto al settore consumeristico, bensì ad ogni possibile ambito dell’agire di una impresa o di un ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità. Coerentemente con tale impostazione, la legge prevede lo “spostamento” della disciplina delle azioni di classe dal Codice del consumo al Codice di procedura civile, a dimostrazione di come l’azione sia ora concepita come rimedio generale.
Particolarmente criticata è, inoltre, la nuova disciplina del cd. “opt-in”. È, infatti, prevista la possibilità di adesione all’azione di classe anche in una fase molto avanzata del contenzioso, non soltanto dopo l’ordinanza che dichiara l’ammissibilità dell’azione, ma addirittura dopo la sentenza che ha disposto l’accoglimento della domanda.
Tra le ulteriori novità introdotte dalla riforma merita, poi, menzione la nascita di una nuova “figura professionale”, ossia il rappresentante comune degli aderenti, cui sarà affidato il compito di rappresentare i membri della classe nella fase successiva all’accoglimento dell'azione al fine di gestire la procedura volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da ogni singolo aderente.
La novella riforma, infine, anche l’azione inibitoria collettiva, oggi disciplinata dagli artt. 139 e 140 cod. cons.; azione che non sarà più nella titolarità delle sole associazioni di consumatori e utenti, bensì di chiunque abbia interesse ad ottenere una pronuncia inibitoria; anche il singolo individuo potrà, dunque, agire per ottenere la cessazione di comportamenti ritenuti lesivi posti in essere da imprese o enti gestori di servizi pubblici a danno di una pluralità di individui o enti.